Le cripto-attività ora hanno i loro Regolamenti
12 Novembre 2024
Da San Marino Fixing del 9 Ottobre 2024 di Daniele Bartolucci
anche San Marino apre le porte a quelle che sono ufficialmente identificate come “tecnologie basate su registri distribuiti”, ma più comunemente note come crypto-attività. In verità, già con il Decreto Delegato 3 gennaio 2024 n.2, poi ratificato con Decreto Delegato 29 agosto 2024 n. 138, questa strada si era già ben delineata (e ancora prima con la delega prevista dal comma 6 dell’articolo 3 della Legge 15 settembre 2023 n.132), ma è solo dal 2 ottobre che sono entrati in vigore i due Regolamenti “attuativi” di Banca Centrale della Repubblica di San Marino e di San Marino Innovation, ovvero i detentori delle specifiche competenze previste dalla legge in questa partita (assieme ad AIF, che ne ha curato in collaborazione la stesura, va ricordato). Sono infatti i due enti citati ad avere la maggiore responsabilità in questa nuova esperienza, in quanto la norma prevede che le tecnologie basate sui registri distribuiti (DLT) assumano una forma
tokenizzata, distinguibile in due tipologie: i Token di tipo A {o cripto-attività), che rappresentano attività finanziaria in forma tokenizzata emessa nell’esercizio delle attività riservate e, pertanto, fanno riferimento alle procedure di autorizzazione e di vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino; Token di tipo B, che rappresentano tutti i documenti informativi in forma tokenizzata diversi dalle cripto-attività e che sono di competenza di San Marino Innovation. Da qui l’elaborazione e la pubblicazione dei due distinti Regolamenti.
IL RUOLO E LE ATTIVITÀ DI BANCA CENTRALE
Innanzitutto, come spiegato già dal Segretario alle Finanze Marco Gatti in Consiglio Grande e Generale, il Regolamento di BCSM – quello più interessante e delicato quindi dal punto finanziario – è stato elaborato avendo come parametro di riferimento il Regolamento UE n. 2023/1114 (c.d. MiCAR), ed “è volto”, spiega lo stesso istituto, “a introdurre nell’ordinamento sammarinese un quadro normativo di vigilanza specifico con riguardo a quei token definiti cripto-attività (o token di tipo A) dal citato Decreto Delegato”, suddivise in tre tipologie: Cripto-attività collegate; Token di moneta elettronica; Cripto-valute”. Va comunque detto che “le rimanenti cripto-attività (attività finanziarie diverse emesse in forma tokenizzata nell’esercizio di attività riservate ai sensi della LISF nonché gli strumenti finanziari in forma tokenizzata) rimangono soggette, in coerenza al principio della c.d. neutralità tecnologica, alle regolamentazioni emesse dalla Banca Centrale ed applicate in via ordinaria”. Di fatto la novità è la disciplina concernente sia “le crypto-asset firm, nuova categoria di soggetti autorizzati allo svolgimento delle 2 nuove attività riservate introdotte nell’Allegato 1 della LISF con le lettere J-bis (servizi di emissione di cripto-attività collegata) e L-bis (servizi in cripto-attività) e, come tali, soggetti alla vigilanza della Banca Centrale, con particolare riferimento ai requisiti patrimoniali, organizzativi, di governance, sugli assetti proprietari, nonché sulla prestazione di tali servizi”. Sia “l’emissione, l’offerta e l’ammissione alla negoziazione delle sopra citate cripto-attività, stabilendo precisi obblighi informativi, anche tramite la pubblicazione del c.d. white-paper, soggetto a preventiva notifica alla Banca Centrale o ad autorizzazione di quest’ultima”.
LE IMPRESE DEL SETTORE E IL RUOLO DELLE BANCHE
Il Titolo II del Regolamento di BCSM disciplina quindi le “Attività esercitabili” e specifica che “la prestazione dei servizi di emissione di cripto-attività collegata e/o la prestazione di uno o più servizi in crypto-attività, è riservata alle crypto-asset firm, previa autorizzazione della Banca Centrale”. Mentre “i servizi di emissione di crypto-attività collegata possono essere prestati anche dalle banche, previa specifica autorizzazione della Banca Centrale e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento”.
Non solo, perché “i servizi in crypto-attività possono essere prestati anche da imprese finanziarie diverse dalle crypto-asset firm, purché autorizzate ad almeno una delle attività riservate di cui alle lettere A), D), I) o J) dell’Allegato 1 della LISF, previa specifica autorizzazione della Banca Centrale e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento”. Entrando nel dettaglio, “il rilascio dell’autorizzazione a prestare i servizi in crypto-attività è altresì subordinato alla valutazione della Banca Centrale della pertinenza e coerenza dello specifico Si servizio in crypto-attività che si intende prestare rispetto all’attività riservata svolta in via principale”.
Infine “la prestazione dei servizi di emissione di crypto-attività collegata e/o la prestazione di uno o più servizi in crypto-attività comporta ad ogni modo l’obbligo di preventiva iscrizione al Registro degli operatori DLT”. Registro pubblico che è invece tenuto da dall’Istituto per l’Innovazione della Repubblica di San Marino, o San Marino Innovation, che con il suo Regolamento ne ha definito i soggetti tenuti ad iscriversi, le informazioni pubblicate, le procedure di iscrizione e cancellazione, i diritti di pratica e di iscrizione”.