Le criptovalute su pc o tablet vanno indicate nel quadro RW
7 Luglio 2023
Il Sole 24 Ore 16 giugno 2023 di Michela Folli e Marco Piazza
Nel modello Redditi non va inserito il codice del Paese estero
Circolare delle Entrate in consultazione pubblica fino al 30 giugno
Il 1° gennaio 2023 segna il confine fra vecchio e nuovo regime fiscale delle cripto-attività. La bozza di circolare messa in consultazione sul proprio sito dall’agenzia delle Entrate fino al 30 giugno (i contributi potranno essere inviati all’indirizzo e-mail: dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it) mette in chiara evidenza le importanti variazioni intervenute.
Regime fino al 31 dicembre 2022
Con riferimento alla posizione dei titolari privati, quindi, l’Agenzia conferma che fino al 31 dicembre 2022 le cessioni a pronti e a termine e i prelievi di criptovalute sono equiparati a quelli di valute tradizionali tassabili in base all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter e commi 1-bis e 1-ter del Testo unico (risoluzione n. 72/E del 2016 e risposta 788 del 2022).
I contratti differenziali in criptovalute sono tassati come gli omologhi in valute tradizionali (articolo 67, comma 1, lettera c-quater, del Tuir). Lo stesso regime si applica agli «utility token» (si veda il paragrafo 2.3.3 della circolare in bozza). Confermata anche la tassabilità dei proventi derivanti dall’attività di staking nell’ambito dei redditi di capitale (risposta 437 del 2022).
Confermato, infine, l’obbligo di compilazione del quadro RW anche nel caso in cui le cripto-valute siano detenute su chiavetta Usb, sul telefonino o sul pc. In tal caso nella colonna 3 («Codice individuazione bene») deve essere indicato il codice 14 («Altre attività estere di natura finanziaria»), senza compilare la colonna 4 («Codice Paese estero») e l’esclusione dall’obbligo di corrispondere l’Ivafe e l’imposta di bollo.
Regime dal 1° gennaio 2023
Con il nuovo articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), tutte le rappresentazioni digitali di valore o di diritti che non sono suscettibili di rientrare in una definizione civilistica di strumento finanziario rientrano nella definizione di cripto-attività e sono suscettibili di generare una unica nuova categoria di reddito diverso.
In particolare, sono comprese in questa categoria reddituale, oltre ai proventi e le plusvalenze derivanti dalle operazioni criptovalute, dagli utility token e dallo staking, assumeranno rilevanza anche le operazioni aventi per oggetto i non financial token (Nft), in quanto si tratta comunque di rappresentazioni digitali di valori.
Non rientrano, invece, nel nuovo regime i redditi derivanti dagli investment token (o security token) che corrispondano ad uno strumento finanziario previsto dalla Mifid II, in quanto tali token devono essere considerati a tutti gli effetti strumenti finanziari, indipendentemente dalla circostanza che siano rappresentati digitalmente. Ai redditi degli strumenti finanziari digitali di cui all’articolo 2 del Dl 25 del 2023 non si applicano le disposizioni per le cripto-attività, ma quelle sui redditi di capitale e sui redditi diversi applicabili agli strumenti finanziari rappresentati.
Vengono illustrate le modalità di opzione per il regime amministrato o gestito presso i service provider residenti in Italia.
Vengono anche illustrati i regimi speciali di rideterminazione del costo delle cripto-attività al 31 dicembre 2022 e di regolarizzazione delle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2021 (redditi e RW).
La bozza di circolare contiene anche utili indicazioni per individuare i presupposti di territorialità dei redditi conseguenti ad operazioni in cripto-attività.
La regola applicabile ai redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies è quella ordinariamente prevista dall’articolo 23, comma 1, lettera f; quindi, nei confronti dei soggetti non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi diversi derivanti dalle cripto-attività che si trovano in Italia.
Più nello specifico è chiarito che sono imponibili in Italia, non solo i redditi derivanti da cripto-attività archiviate su supporti informatici detenuti in Italia, ma anche i redditi derivanti da operazioni poste in essere attraverso i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale purché residenti in Italia.