Le regole temporanee per i soci «qualificati» terminano nel 2022
13 Giugno 2022
Il Sole 24 Ore lunedì 16 maggio 2022 di Giorgio Gavelli Fabio Giommoni
Il prelievo sugli utili fino al 2007 e ante-2017 è più basso della ritenuta al 26%
La legge di Bilancio 2018 (comma 1005 della legge 205/2017) ha disposto la tassazione degli utili percepiti da persone fisiche, a partire dal 1° gennaio 2018, mediante applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26% (salvo i dividendi da Paesi «black list»), indistintamente per i possessori di partecipazione qualificate e non qualificate.
Il comma 1006 della manovra ha tuttavia previsto una disciplina transitoria, in base alla quale alle distribuzioni di dividendi derivanti da partecipazioni qualificate e relativi a utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi il regime di tassazione preesistente, cioè quello che prevede che i dividendi percepiti da persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa concorrono, sia pure in parte, alla formazione del reddito Irpef del socio.
In particolare, concorrono nella misura del 40% i dividendi relativi a utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007; nella misura del 49,72% gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; nella misura del 58,14% gli utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, perché poi scatta la nuova tassazione «secca»).
Considerate dette percentuali e tenuto conto delle aliquote Irpef vigenti comprese le addizionali locali (si supponga un’aliquota massima complessiva del 45%), la tassazione degli utili fino al 2007 e quelli ante 2017 si presenta conveniente in confronto alla ritenuta del 26% (con detta aliquota Irpef del 45% si avrebbe, infatti, una tassazione finale, rispettivamente, del 18% e del 22,37%). Invece, per gli utili 2017 la situazione è sostanzialmente neutra (con l’aliquota Irpef del 45% si avrebbe una tassazione netta del 26,16%, in linea con la ritenuta).
Da tenere presente che, secondo alcuni uffici periferici delle Entrate (interpello Dre Lombardia 904-1168/2019 e interpello Dre Emilia-Romagna 909-721/19) la disciplina transitoria di cui al comma 1006 si applica solo nell’ipotesi di delibere di distribuzione di utili e non anche ai redditi di capitale derivanti dalla liquidazione della partecipazione a seguito di recesso ed esclusione del socio, morte del socio, riduzione del capitale o liquidazione della società (articolo 47, comma 7, Tuir).
In tali casi il reddito di capitale, pari alla differenza tra la somma ricevuta (o il valore normale del bene assegnato) e il costo fiscale della partecipazione annullata, anche per i soci qualificati sconterebbe unicamente la ritenuta a titolo di imposta del 26% (anche perché la somma attribuita al socio in tali occasioni sarebbe difficilmente ricollegabile a una precisa stratificazione di utili formatasi nel tempo).