Legge 3 Marzo 2025 – Misure per il consolidamento, lo sviluppo economico, il contenimento dei costi e disposizioni in materia fiscale
14 Aprile 2025
Si segnalano gli articoli più interessanti della Legge nr 30/2025 che prevede alcune misure in materia fiscale, per lo sviluppo economico e il contenimento dei costi.
Art 1 comma 3 demanda al Congresso di Stato entro il 31 12 25 di adottare opportuno Decreto Delegato circa la conservazione elettronica della documentazione contabile e amministrativa.
Art. 6 riguarda il mancato pagamento dei contributi ISS ovvero FONDISS iscritti a ruolo nei confronti di operatori economici per contributi riferiti a tredici mensilità (anche non consecutive): ogni qualvolta il valore delle iscrizioni a ruolo superi la cifra di Euro 100.000,00, si avrà la sospensione ad operare.
Art. 12 prevede alle imprese di poter usufruire anche per i lavoratori frontalieri degli abbattimenti sulla retribuzione, in riferimento all’art. 2 della Legge nr. 105 del 2022 con esclusione dello sgravio contributivo. Sempre in riferimento ai benefici previsti all’art. 2 della Legge 105/2022 possono essere concessi ai dipendenti che risultano essere parenti sino al secondo grado del titolare o dei soci o dell’amministratore.
Art. 28 specifica che i componenti del reddito derivanti da operazioni con società che direttamente o indirettamente controllino l’impresa, ne siano controllate o siano controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, se ne deriva aumento del reddito.
Art. 29 definisce i conferimenti di partecipazioni, fatta salva l’applicazione dell’esecuzione di cui all’art. 56, si considera valore di realizzo, ai fini della determinazione della plusvalenza, quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell’oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario
Art. 31 vengono cambiate le soglie superate le quali diventa obbligatoria la tenuta di scritture ausiliarie di magazzino, in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali. Tale obbligo si ha per i soggetti che a decorrere dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui l’impresa per la seconda volta consecutiva ha congiuntamente superato (a) euro 7.000.000,00 di ricavi di cui agli articoli 34 e 51 e (b) euro 1.500.000,00 di rimanenze.
Art. 32 consente il riconoscimento del rimborso dell’eventuale imposta IRAFE versata e non dovuta. La trasmissione della dichiarazione DAPEF con saldo IRAFE a credito equivale a domanda di rimborso ed è corrisposto dall’Ufficio Tributario attraverso accredito sullo strumento di pagamento elettronico San Marino Card.
Art. 33 prevede che ai fini dell’assolvimento dell’imposta sulle importazioni, l’imposta sui beni acquistati e importati per il tramite di Poste San Marino S.p.A. può essere liquidata al momento del ritiro del bene.
Art. 34 specifica che ai fini del rimborso monofase le note di accredito attive e emesse entro un anno dall’operazione imponibile di riferimento, conseguenti ad accordi commerciali con i fornitori, che, in quanto tali, concorrono direttamente alla formazione del prezzo di acquisto di beni importati nonché le note di variazione relative alle operazioni di cui all’articolo 46, comma 4 della Legge n.166/2013 sono portate a diretta diminuzione del volume degli acquisti e devono essere elencate a parte nella modulistica per la dichiarazione annuale con riferimento ai suddetti accordi commerciali. Gli accordi commerciali devono essere tenuti a disposizione dell’UO Ufficio Tributario, che ne può verificare in qualsiasi momento la regolarità. L’imposta monofase relativa a tali note attive, evidenziata anch’essa separatamente nella modulistica per la dichiarazione annuale, è rimborsata integralmente all’operatore, sommandosi così all’imposta da rimborsare calcolata sulle esportazioni con le modalità dei commi precedenti.
Art. 38 il libro di carico e scarico di cui all’articolo 8 della Legge 11 novembre 1975 n.42 “Istituzione di una imposta speciale sulle importazioni di prodotti petroliferi”, è sostituito dal Registro Informatico di carico e scarico tenuto con le modalità definite con circolare dell’Ufficio Tributario.
Art. 41 definisce il reddito familiare pro-capite in cui viene compreso anche il valore delle rendite catastali delle proprietà immobiliari degli appartenenti al nucleo familiare non produttrici di altro reddito, ad esclusione della quota di pertinenza della dimora abituale sino al limite previsto dall’art. 7 comma 1 lettera m) della Legge nr. 166/2013 e successive modifiche.
Art. 42 prevede un importante intervento a sostegno delle piccole imprese: per sostenere le attività di lavoro autonomo e su opzione del soggetto interessato, per i soggetti con un ricavo annuo non superiore ad euro 40.000 l’obbligo contributivo è commisurato sulla base del reddito risultante dalla dichiarazione dei redditi e non sul minimo contributivo.
Art. 43 definisce tramite l’Accordo di Associazione con l’Unione Europea nuovi scenari sia per i cittadini che per le imprese per favorire, 1) l’accesso alle innovazioni in campo giuridico ed economico; 2) incontri e percorsi formativi rivolti ai cittadini, imprese e associazioni sammarinesi per implementare la conoscenza e rendere agevole il percorso di adeguamento alle nuove regole; 3) l’assistenza alle imprese per cogliere le opportunità del mercato europeo compreso l’accesso ai sostegni di natura economica, professionale e bandi; 4) l’accesso ai programmi europei di finanziamento per lo sviluppo, la ricerca, la cultura e la tutela dell’ambiente.
Art. 48 definisce che nelle società la nomina del collegio sindacale è obbligatoria qualora i ricavi delle vendite e delle prestazioni delle società per due esercizi consecutivi abbiano superato il valore di Euro 9.000.000,00.