Money transfer e giochi sotto sorveglianza

7 Agosto 2017

Il Sole 24 Ore 8 Luglio 2017 di Ranieri Razzante

Gli obiettivi. Gli altri elementi delle istruzioni delle Fiamme gialle

Money transfer e settore giochi sorvegliati speciali dalla Guardia di Finanza in materia di regolamentazione antiriciclaggio. È questo il nucleo centrale della Circolare con cui il Comando Generale ha comunicato le novità introdotte dal dlgs 90/17. I nuclei speciali di polizia valutaria e i reparti che svolgeranno ispezioni avranno come riferimento la Circolare in questione, che va ad integrare una serie di comunicazioni già effettuate dalla Gdf.
La polizia valutaria viene investita, dal nuovo articolo 9 del decreto, di ulteriori poteri di vigilanza, o meglio di un’estensione della platea dei soggetti sottoposti alle attività ispettive: gli istituti di moneta elettronica; i punti di contatto centrale degli istituti di pagamento; le succursali insediate in Italia di intermediari finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in altri Stati Ue o in Stati terzi; gli intermediari assicurativi che operano nei rami vita.
Per quanto riguarda i money transfer e gli agenti comunque denominati, la circolare ricorda che presso l’Oam (Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi ) è istituto un registro pubblico informatizzato che conterrà i dati identificativi e logistici degli agenti e dei soggetti convenzionati, dati a loro volta comunicati dai punti di contatto centrale degli intermediari Imel e Isp. È opportuno ricordare infatti che il «punto di contatto centrale» è la persona fisica o la struttura, stabilita in Italia, atta a rappresentare istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento che vogliano operare, sempre nel nostro territorio, senza succursali, ma solo tramite soggetti convenzionati (es. esercizi commerciali) oppure agenti (diversi da quelli in attività finanziaria già regolamentati dal Testo unico bancario). Questi soggetti, senza l’obbligo istituito dalla legge antiriciclaggio all’articolo 43, comma 3, non hanno avuto finora un riferimento univoco e una soggettività propria, per cui sfuggivano ai controlli antiriciclaggio nel nostro Paese. La Gdf avrà ora la possibilità di vigilare ispettivamente sui ripetuti punti di contatto, i quali, a loro volta, dovranno ricevere dagli agenti tutti i dati sulle operazioni svolte (compreso il titolare effettivo) entro 20 giorni dall’effettuazione delle stesse, così come ogni informazione e circostanza rilevanti per valutare l’inoltro di una segnalazione di operazione sospetta. La Gdf fa rilevare comunque che, essendo l’operatività del registro Oam subordinato a un dm Finanze, fino alla sua emanazione queste regole non saranno applicabili. Nonostante ciò, vengono richiamati i reparti ispettivi ad effettuare controlli sistematici sulle comunicazioni da parte degli agenti ai punti di contatto, e la loro conservazione per 12 mesi.
Per quanto riguarda i giochi, si ricorda che la vigilanza si estende di fatto a esercenti e distributori, anche se non ricompresi nell’elenco dei soggetti obbligati. Anche qui, operando questi soggetti per conto dei concessionari, la cui responsabilità per l’inosservanza delle norme antiriciclaggio resta primaria, alla Gdf va il controllo sui punti territoriali.
Il paragrafo 8 della circolare sottolinea, infine, che l’articolo 9 del nuovo decreto permette l’utilizzo a fini fiscali dei dati e delle informazioni acquisite nell’ambito di attività svolte in materia di antiriciclaggio.

Doing business in San Marino

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