Nel leasing l’utilizzatore deve pagare il bollo auto
11 Giugno 2019
Il Sole 24 Ore 17 MAGGIO 2019 di Giacomo Albano
CASSAZIONE
Responsabilità solidale esclusa anche prima del 15 giugno 2016
Per i veicoli concessi in locazione finanziaria l’unico soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica regionale è il soggetto utilizzatore, anche per i rapporti anteriori al 15 giugno 2016. Non è quindi configurabile alcuna responsabilità solidale della società di leasing in caso di mancato pagamento. È quanto stabilito dalla Cassazione che, con quattro sentenza identiche (13131, 13132, 13133 e 13135, tutte depositate ieri), scrive la parola fine a un contenzioso tra regioni e società di leasing che va avanti ormai da dieci anni a colpi di sentenze e modifiche normative.
Oggetto della questione è l’individuazione del soggetto passivo della tassa automobilistica per gli autoveicoli concessi in leasing. La controversia trae origine dalla legge 99/2009, che aveva rivisto gli obbligati al tributo regionale: prima del 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della norma), infatti, la normativa sulla tassa automobilistica prevedeva quale unico soggetto passivo il “proprietario” del bene (articolo 5 del Dl 953/82) e, quindi, per i veicoli concessi in leasing il soggetto tenuto al pagamento era la società di leasing, proprietaria del bene. La legge 99 del 2009 ha invece previsto che al pagamento della tassa automobilistica sono tenuti coloro che «risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria».
Nonostante la modifica normativa avesse la finalità di imporre il pagamento della tassa esclusivamente ai soggetti utilizzatori, alcune Regioni (in testa la Lombardia) hanno continuato a chiedere alle società di leasing il pagamento dell’imposta sui veicoli in leasing, argomentando che il prelievo potesse avvenire indifferentemente sia in capo al concedente che all’utilizzatore in quanto solidalmente obbligati.
Per dirimere il contenzioso scaturito da tale lettura, era intervenuta una norma di interpretazione autentica (Dl 78/2015) che chiariva in modo inequivocabile che per i veicoli concessi in leasing, dal 15 agosto 2009, l’unico soggetto tenuto al pagamento della tassa è l’utilizzatore.
Poi è intervenuto il Dl 113/2016 (Dl Enti locali), che ha abrogato la norma interpretativa, stabilendo, contestualmente, una regola identica a quella abrogata – ovvero la responsabilità esclusiva dell’utilizzatore – dal 1° gennaio 2016.
L’abrogazione della norma interpretativa era stata letta dalle Regioni come volontà del legislatore di sostituire – con effetti retroattivi – la regola abrogata con una regola opposta, ovvero la responsabilità solidale del concedente nel pagamento della tassa. La Suprema corte, con le sentenze in commento, evidenzia tuttavia l’irrazionalità di una simile lettura, che peraltro si porrebbe in contrasto con lo Statuto del contribuente. Pertanto, l’evoluzione della normativa va letta come volontà del legislatore di ribadire il senso della disciplina fissata originariamente dalla legge 99/2009, ovvero che per i veicoli concessi in leasing l’unico soggetto passivo della tassa automobilistica è il soggetto utilizzatore.