Operazioni inesistenti di ditte individuali: contestazione in salita

12 Settembre 2022

Il Sole 24 Ore lunedì 22 agosto 2022 di Alessandro Borgoglio

Per la Ctp Torino non basta l’assenza di personale, sede e dotazioni strumentali

Il Fisco non può contestare l’inesistenza oggettiva di operazioni fatturate da titolari di ditte individuali, sulla base dell’assenza di dotazione personale e strumentale, di utenze, di locali sede dell’attività e di contratti di assicurazione, data la genericità di tali considerazioni formulate dall’ufficio. A queste conclusioni è pervenuta la Ctp di Torino (presidente Grimaldi e relatore Pierro), con la sentenza 520/1/2022.

Il Fisco aveva contestato a un impresario edile l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da tre soggetti, alcuni dei quali di nazionalità estera, recuperando a tassazione i relativi costi ritenuti indeducibili. La contestazione dell’ufficio muoveva dal fatto che gli imprenditori individuali non avevano presentato alcuna dichiarazione fiscale, non avevano dipendenti, non avevano alcuna utenza commerciale, non erano proprietari né conduttori di locali a uso commerciale e non avevano stipulato alcun contratto assicurativo o di finanziamento (tranne uno di loro, che aveva speso 220 euro per un’assicurazione contro gli infortuni). A fronte di tale articolato compendio indiziario, l’impresario edile si era limitato a esibire le fatture e i relativi pagamenti.

Secondo il collegio di merito, però, non convince la ricostruzione operata dall’ufficio, fondata sulla indisponibilità di attrezzature e/o personale, senza che sia stato accertato in concreto se il tipo di prestazioni richieste, effettuate e fatturate ne richiedessero l’impiego, atteso che i tre soggetti sono artigiani la cui manodopera è stata impiegata per svolgere l’attività di cantiere. La natura e l’esercizio di queste attività, stante l’articolo 53 Tuir, potrebbe essere qualificata attività artigianale di lavoro autonomo che non richiede per il suo esercizio la disponibilità di beni strumentali, né di personale alle proprie dipendenze. Neppure era poi rilevante – per i giudici torinesi – che i tre soggetti avessero omesso di presentare le dichiarazioni reddituali. Da qui la bocciatura dell’accertamento.

Diversamente, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, in caso di ripresa per operazioni oggettivamente inesistenti, l’amministrazione ha l’onere di fornire elementi probatori, anche in forma indiziaria e presuntiva, del fatto che l’operazione fatturata non è stata effettuata, e successivamente spetta al contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate; il Fisco, per assolvere al suo onere probatorio, può avvalersi anche di elementi indiziari e presuntivi, consistenti nell’assenza di personale (Cassazione 36749/2021) e nella mancanza di una struttura organizzativa (Cassazione 28451/2021), non potendo la prova contraria del contribuente consistere nella esibizione delle fatture o dei mezzi di pagamento (Cassazione 10568/2022, 25079/2021, 15217/2021, 12303/2021).

Doing business in San Marino

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