Origine doganale, la lavorazione sostanziale consente deroghe
6 Ottobre 2023
Il Sole 24 Ore 22 Settembre 2023 di Benedetto Santacroce ed Ettore Sbandi
Le norme in materia di origine non preferenziale vincolanti (allegato 22-01 del regolamento delegato 2015/2446), sono da considerarsi non valide quando non conformi a quanto disciplinato entro la norma ex articolo 60, paragrafo 2, del Codice doganale, in particolare alla luce del criterio discriminante dell’«ultima trasformazione sostanziale».
Sono queste le conclusioni, per certi versi dirompenti, per altri in linea con altri pochi precedenti (causa C-373), cui addiviene la Corte di giustizia dell’Ue nella causa C-210/22, dove si scalfisce un principio di diritto positivo che conferisce certezza agli operatori, in favore di un approccio sostanzialistico che facilmente può sfociare in forme di discrezionalità discutibili.
Nella decisione in commento, la Cgue sottolinea infatti che la Commissione Ue, sebbene nell’ambito dei suoi poteri delegati per l’applicazione dell’articolo 60, paragrafo 2, Cdu a lavorazioni e trasformazioni sostanziali per specifici prodotti, non può adottare soluzioni diverse per lavorazioni e trasformazioni analoghe, dovendo agire secondo criteri di coerenza e in ossequio al principio internazionale dell’origine quale punto di caduta di una «ultima lavorazione sostanziale».
Sul piano pratico, dalla pronuncia si risolvono principalmente due questioni molto tecniche, che qui si riassumono per necessità, cui però segue un principio generale importante: in primo luogo, se la nozione di «sbozzo di tubo» possa essere ricompresa entro la regola primaria che chiarisce la nozione di «profilato cavo»; in secondo luogo, risolta la prima questione, è chiesta la validità del criterio riferito ai profilati cavi, a causa dell’esclusione dell’acquisizione di origine dei prodotti rientranti nella voce 7304 41 Sa, ottenuti a freddo a partire da tubi della sottovoce 7304 49 Sa. In dettaglio, la seconda questione, di maggior rilievo, verte effettivamente sulla validità della regola primaria alla luce dell’articolo 290 Tfue, del principio di certezza del diritto e dell’articolo 60 Cdu.
La Corte dichiara che la regola primaria applicabile alle merci di cui alla sottovoce 7304 41 Sa, prevista all’Allegato 22-01 del regolamento delegato, è invalida nella parte in cui esclude che il cambiamento di voce tariffaria, risultante dalla trasformazione di tubi della sottovoce 7304 49 in tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio, trafilati o laminati a freddo rientranti nella sottovoce 7304 41, conferisca a questi ultimi il carattere di prodotti originari del paese in cui tale cambiamento ha avuto luogo.
Insomma, per i giudici Ue, la Commissione si è basata solo sulla regola dello spostamento tariffario vincolante per determinare l’origine delle merci in questione; al contrario, benché tale spostamento costituisca un’indicazione del carattere sostanziale della sua trasformazione o della sua lavorazione, tale carattere può essere raggiunto anche in mancanza di un siffatto cambiamento.
Concludendo, anche se la pronuncia può esser eletta in chiaroscuro, ossia favorevole o meno al contribuente, questa sembra sancire il principio per cui il discrimine risiede nella valutazione della trasformazione o lavorazione (appunto, sostanziale), laddove questa comporti un cambiamento qualitativo del prodotto di base, a prescindere dalla regola concretamente prevista in via regolamentare.