Per la nomina di sindaco o revisore c’è tempo fino all’assemblea di bilancio
9 Marzo 2020
Il Sole 24 Ore 14 FEBBRAIO 2020 di Nicola Cavalluzzo e Valentina Martignoni
CRISI D’IMPRESA
Il milleproroghe risolve anche il problema del primo rendiconto da revisionare
Con l’incarico quest’anno la firma è d’obbligo sul documento 2020
Non sarebbe bastata una mini proroga di quattro mesi per risolvere i problemi delle Srl e cooperative, che non hanno ancora provveduto alla nomina del revisore o dell’organo di controllo con revisione. Di ciò è ben cosciente il legislatore che è intervenuto con un emendamento al Dl milleprorohe, che elimina qualunque incertezza (si veda «IL Sole 24 Ore» di ieri).
Con l’attuale formulazione dell’articolo 379 del Codice della crisi, la revisione legale del bilancio al 31 dicembre 2019, sarebbe dovuta essere effettuata, indipendentemente dalla data di nomina del revisore. In realtà una data limite è indicata nell’articolo 379, ma sembra che non tutti gli obbligati siano riusciti a rispettarla, rinviando la nomina al 2020. Però, tale soluzione non avrebbe comunque consentito alla società di non sottoporre a revisione il bilancio 2019. Con l’ulteriore conseguenza che, in assenza della relazione del revisore in allegato al bilancio, in sede di deposito, il Registro delle imprese avrebbe potuto contestarne la mancanza.
Infatti, il comma 3 dell’articolo 379, nella versione ante emendamento, dispone che «ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2477 del Codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo».
Poiché la scadenza era il 16 dicembre 2019, i due esercizi antecedenti sarebbero dovuti essere il 2017 e il 2018. Opportunamente, con l’emendamento inserito nel decreto milleproroghe, il legislatore ha modificato l’articolo 379, comma 3, primo periodo, del Codice della crisi, sostituendolo con le seguenti parole: “devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore (…) entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019, stabilita ai sensi dell’articolo 2364, secondo comma del c.c. ”. In tal modo, i due esercizi da prendere in esame per la verifica del superamento dei limiti sono diventati il 2018 e il 2019 e di conseguenza, il primo bilancio da assoggettare a revisione è quello relativo all’esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2020.
A questo punto, l’intervento del legislatore chiarisce la portata dell’obbligo (ancorché faccia riferimento a una norma, l’articolo 2364 del Codice civile, che disciplina l’assemblea delle Spa), ma resta da definire il comportamento che potranno adottare le società che, in forza di una chiara disposizione di legge, hanno provveduto a nominare il revisore per il controllo dei bilanci 2019-2021.
Le alternative sono due. La prima è quella di non fare nulla: un bilancio revisionato ha sicuramente un valore e una attendibilità maggiore per gli stakeholders. La seconda strada è invece quella di ricorrere alla disposizione di cui all’articolo 4, n. 1 lettera i) del Dm del 28 dicembre 2012, n. 261, in base alla quale costituisce giusta causa di revoca dell’incarico la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.