Rappresentanti fiscali con requisiti più stringenti e garanzie proporzionali

5 Marzo 2025

Il Sole 24 Ore 14 Febbraio 2025 di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce

Operatori esteri

Il Dm attuativo richiede di avere le stesse caratteristiche che sono già obbligatorie per i componenti di Cda e collegi dei sindaci

Le operazioni effettuate da soggetti esteri tramite rappresentante fiscale italiano diventano più sicure, sotto i profili fiscali. Stanno infatti per diventare operativi requisiti soggettivi più stringenti e il rilascio di un’idonea garanzia.

In particolare, con il decreto del 9 dicembre scorso del ministero dell’Economia e delle finanze, è stata data attuazione all’articolo 17, comma 3, ultimo periodo, del Dpr 633/1972, in tema di nuovi e più rigidi requisiti richiesti in capo al rappresentante fiscale del soggetto estero.

La norma è stata introdotta dal Dlgs 13/2024 (il cosiddetto decreto Accertamento), per rafforzare la tutela fiscale contro le frodi Iva.

Le condizioni

In tale ottica è richiesto che il rappresentante fiscale in Italia di un soggetto estero può assumere tale ruolo solo a condizione che:

sul piano soggettivo, presenti determinati requisiti di onorabilità, quali assenza di condanne o procedimenti penali pendenti per reati finanziari, violazioni gravi e ripetute in materia tributaria/contributiva eccetera;

sul piano oggettivo, rilasci una garanzia.

Il decreto attuativo

Con il decreto attuativo, il viceministro delle Finanze declina, in quattro articoli, i criteri di accesso al ruolo del rappresentante, l’oggetto e le caratteristiche della garanzia, la durata di quest’ultima e la previsione di un regime transitorio.

I requisiti

Andando con ordine, sul piano operativo, si segnala che chi intende assumere l’incarico di rappresentante fiscale deve attestare l’esistenza dei requisiti soggettivi (ex articolo 8, comma 1, lettere a, b, c e d del decreto del ministero dell’Economia e Finanze n. 164/1999) in autodichiarazione da presentarsi alla direzione provinciale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale.

Nello specifico, si tratta degli stessi requisiti richiesti ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci, per cui questi devono:

non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura civile per reati finanziari;

non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;

non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria;

non trovarsi in una delle condizioni previste dall’articolo 15, comma 1, legge 55/1990 (come sostituito dall’articolo 1, legge 16/1992).

I riferimenti dei rappresentanti fiscali in possesso dei requisiti richiesti dalla norma e che hanno prestato idonea garanzia sono pubblici e possono essere consultati sul sito internet dell’agenzia delle Entrate.

La garanzia

Quanto alla garanzia, è chiarito che, in sostanza, essa va prestata, sotto forma di cauzione in titoli di Stato, garantiti dallo Stato o di fideiussione/polizza fideiussoria bancaria, rilasciata in favore del direttore pro tempore della direzione provinciale dell’agenzia delle Entrate competente e va consegnata di persona.

L’importo della garanzia segue un criterio di progressione che vede il valore massimale richiesto crescere all’aumentare del numero dei soggetti rappresentanti.

Per cui, il massimale minimo garantito è pari a:

30.000 euro per il rappresentante che rappresenta da 2 a 9 soggetti;

100.000 euro per il rappresentante che rappresenta da 10 a 50 soggetti;

300.000 euro per chi rappresenta da 51 a 100 soggetti;

1 milione di euro, per chi rappresenta da 101 a 1.000 soggetti;

2 milioni di euro per i rappresentanti di più di mille soggetti.

Si osserva, dunque, che il valore della garanzia richiesto è commisurato al numero dei soggetti rappresentati, essendo indifferente le dimensioni della loro impresa o, meglio, il volume d’affari realizzato attraverso la figura del rappresentante. Cosicché, potrebbe essere che il valore della garanzia richiesta resti basso se tale è il numero di soggetti esteri rappresentati, sebbene le operazioni effettuate siano di importo considerevole; viceversa, che il valore della garanzia sia particolarmente alto all’aumentare del numero di soggetti rappresentati, pur effettuando costoro, tramite rappresentante, operazioni di valore ridotto.

Inoltre, secondo quanto disposto dal legislatore nazionale, la garanzia va integrata con il conseguente passaggio da una fascia inferiore ad una superiore, in caso di aumento del numero dei soggetti rappresentanti. In tal caso, il rappresentante fiscale deve prestare la garanzia con il nuovo valore massimale minimo, presentando la relativa documentazione alla direzione provinciale dell’agenzia delle Entrate competente in ragione del proprio domicilio fiscale.

Il soggetto che assume la rappresentanza di un solo soggetto non residente non è tenuto a prestare la garanzia, ma rimane obbligato a presentare l’autodichiarazione circa la sussistenza dei requisiti soggettivi.

Per quanto riguarda poi la durata, la garanzia deve essere prestata per un periodo minimo di 48 mesi, che decorrono dalla data di assunzione del ruolo di rappresentante fiscale, ruolo che si intende assunto dal momento della presentazione della garanzia stessa alla Direzione provinciale competente.

Nel caso di aumento del numero di soggetti rappresentati, che determina il passaggio da una fascia inferiore ad una superiore della garanzia, la nuova garanzia va prestata per un periodo minimo di 48 mesi a partire dal nuovo momento di consegna della stessa.

Spirato il termine di copertura della garanzia prestata, il rappresentante non è tenuto a rinnovarla o a presentarne un’altra, a meno che non siano aumentati, nel frattempo, il numero dei soggetti rappresentati.

Le modalità operative

Con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, saranno individuate le modalità operative necessarie a dare attuazione a tali disposizioni entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del Dm del 9 dicembre sulla Gazzetta Ufficiale (scadenza che dovrebbe coincidere con l’8 aprile 2025).

Il periodo transitorio

Il legislatore ha previsto poi un regime transitorio.

Alla data di pubblicazione del provvedimento (cioè l’8 aprile), i soggetti che già operano quali rappresentanti fiscali ai sensi dell’articolo 17, comma 3, Dpr 633/1972 sono tenuti, entro 60 giorni, a presentare l’autodichiarazione accertante l’esistenza dei requisiti soggettivi e a prestare la garanzia secondo le nuove modalità.

Qualora il rappresentante in questione non provveda ad adeguarsi alle nuove prescrizioni – ovvero non provvede a presentare l’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità e/o non presenta la garanzia agli uffici competenti – l’agenzia delle Entrate comunica allo stesso, a mezzo pec o raccomandata A/R, l’avvio di una procedura di cessazione d’ufficio delle partite Iva nei confronti dei soggetti rappresentati.

Decorsi 60 giorni dalla data di ricezione di tale comunicazione, l’agenzia delle Entrate provvede alla chiusura d’ufficio delle partite Iva dei soggetti rappresentati.

Doing business in San Marino

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