Reati tributari, no alla confisca dell’immobile donato ai figli
4 Marzo 2022
Il Sole 24 Ore 10 febbraio 2022 di Laura Ambrosi
A meno che non è provato che si tratti di un trasferimento fittizio
Nei reati tributari, non è confiscabile il bene immobile donato ai figli se non esistono prove che si tratti di un trasferimento fittizio volto a sottrarre garanzie in danno all’erario. Ad affermarlo è la Corte di cassazione, con la sentenza n. 4456 depositata ieri.
Il legale rappresentante di una società veniva condannato dalla Corte di appello per il reato di omesso versamento Iva ed era disposta la confisca per equivalente su alcuni beni immobili. La decisione veniva impugnata in Cassazione lamentando, tra i diversi motivi, la conferma della confisca da parte del giudice territoriale nonostante i relativi beni fossero stati donati ai figli dell’interessato. Più precisamente, gli immobili risultavano di proprietà dei figli già prima del sequestro in quanto donati dal padre in epoca precedente.
La Cassazione ha innanzitutto ricordato che per i reati tributari è sempre ordinata la confisca diretta del prezzo o del profitto o quando ciò non sia possibile, per equivalente. Essa non può riguardare beni di un terzo estraneo al reato o dei quali il condannato non ha la disponibilità.
I giudici di legittimità hanno anche precisato che la «disponibilità», non è la formale titolarità, ma la concreta relazione con il bene. La definizione ai fini penali, non coincide con quella civilistica di proprietà, ma con il possesso, includendo così tutte le situazioni nelle quali il bene è nella sfera degli interessi economici del reo. Tale condizione si verifica anche quando il potere dispositivo sia esercitato tramite terzi, ma in concreto è in capo al reo (Cassazione, sentenza 34602/2021).
Nella specie, secondo la Cassazione, il giudice di merito aveva confermato la misura cautelare nel presupposto di una donazione strumentale, volta cioè alla sottrazione di garanzie all’erario, escludendo la buona fede del donante e dei donatari. Tale conclusione, però, non era supportata da prove o da un’adeguata indagine, fondandosi solo sul rapporto di parentela tra coloro che avevano ricevuto gli immobili e il reo.
Tuttavia, per i giudici di legittimità, il padre poteva aver realmente trasferito il bene ai figli, senza mantenerne l’effettiva disponibilità. Nella specie, non vi erano indizi idonei a dimostrare del fatto l’effettuazione della donazione in danno del creditore erariale. Peraltro, ove, il trasferimento fosse stato fittizio e non reale, doveva essere contestato il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (articolo 11 del decreto legislativo 74/2000). La decisione della Corte di appello era pertanto meramente assertiva e priva di affidabilità.
La pronuncia è interessante poiché pare rimarcare la necessità di un’accurata valutazione soprattutto nell’ipotesi in cui il bene da confiscare non sia di proprietà del condannato. Sebbene, infatti, sia possibile quando esista il possesso del bene a prescindere dalla titolarità, occorre pur sempre un’analisi sull’effettività dell’esercizio dei poteri dispositivi.