Regolamenti 4 dicembre 2024 nr 20-21-22 Regolamenti per l’applicazione delle Leggi Ipotecarie, di Registro e di Successione

18 Gennaio 2025

Il 4 Dicembre 2024 il Consiglio Grande e Generale ha validato tre singoli Regolamenti, il 20, 21 e 22 che riguardano rispettivamente l’applicazione delle Leggi Ipotecarie, della Legge sulle Imposte di Registro e la Legge sulle Imposte di Successione

In particolare, il Regolamento numero 21, riguardante le Imposte di Registro, ha lo scopo di “aggiornare e di regolare la formalità della registrazione, recependo i cambiamenti avvenuti negli anni con la digitalizzazione e con le norme sul procedimento amministrativo (…)

Ricordiamo infatti che la formalità della registrazione è eseguita tramite l’applicativo informatico RIPO, che garantisce la veridicità, la certezza e la sequenzialità delle operazioni per data e numerazione e distingue, al fine dell’inserimento dei dati degli atti oggetto di tale formalità, la sezione della registrazione dalle sezioni dedicate ad altre attività dell’URC.

L’URC procede subito all’inserimento dei dati dell’atto da sottoporre alla sola formalità di registrazione, ai fini della liquidazione delle imposte, fatto salvo diverso accordo con l’utente o a causa di carichi di lavoro intensi. Sono idonei alla registrazione gli atti che abbiano i seguenti requisiti:

a) presentino firma autografa di almeno un contraente/dichiarante;

b) siano scritti in lingua italiana;

c) siano accompagnati da una copia ad uso registro, dichiarata autentica da Pubblico Ufficiale o dichiarata conforme. Qualora il testo della scrittura privata da sottoporre a registrazione sia in lingua straniera, la stessa deve essere corredata da traduzione sottoscritta in originale da chi l’abbia eseguita, senza altre formalità.

Qualora l’utente non sia in possesso dell’originale ma voglia conferire data certa ad una copia ovvero voglia regolarizzarla fiscalmente, il Conservatore riscuote le imposte di bollo e di registro senza effettuare la formalità di registrazione e appone sulla prima pagina in alto il timbro portante la dicitura “Registrazione Virtuale” in cui sono indicati gli estremi della quietanza. Le copie delle scritture portate alla registrazione devono riprodurre in modo completo ed esatto l’originale e devono essere corredate di tutti gli allegati, che ne fanno parte integrante.

Se ne raccomanda la lettura completa.

R020-2024

R021-2024

R022-2024

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