REGOLAMENTO 14 marzo 2019 nr 5 – Regolamento attuativo degli articoli 42 e 43 della Legge 7 Agosto 2017 nr 94 in materia di segnalazione certificata di inizio attività
9 Aprile 2019
SCIA: dal 27 marzo sarà in vigore il Regolamento attuativo degli articoli 42 e 43 della Legge 7 Agosto 2017 N. 94 in materia di segnalazione certificata di inizio attività. SanMarinofixing 27 Marzo 2019 di Alessandro Carli
In pratica la SCIA consente al professionista incaricato dall’imprenditore, sia esso legale o commercialista, di certificare il possesso dei requisiti previsti per legge e di ottenere l’immediato rilascio della autorizzazione ad operare, rimandando ad un secondo momento i controlli da parte dei competenti uffici della Pubblica Amministrazione.
Il nuovo strumento quindi non solo estenderà la pratica dell’autocertificazione e consentirà di accelerare notevolmente i tempi delle pratiche burocratiche, ma introdurrà anche una diversa relazione, prevedendo la possibilità che, nel caso di eventuali difformità, gli uffici pubblici possano aiutare l’imprenditore suggerendo i necessari correttivi da adottare, evitando quindi drastici provvedimenti.
Il Regolamento (che, ha assicurato il Segretario di Stato all’Industria, Andrea Zafferani, “in prospettiva verrà adeguatamente ampliato, estendendolo anche ad altri settori di applicazione”) individua gli atti di autorizzazione, licenza e concessione previsti dal vigente ordinamento che, possono essere sostituiti da segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e “può essere integrato e modificato con riferimento a ulteriori atti di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta nonché a domande per le iscrizioni in albi, elenchi o registri richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale sostituibili con SCIA”.
FACOLTATIVITÀ DELLA PRESENTAZIONE DI SCIA
I soggetti che hanno la licenza per l’esercizio di attività industriale, di servizio, artigianale e commerciale nel territorio hanno facoltà di optare fra la presentazione di SCIA con le forme e gli effetti giuridici (di cui all’articolo 42 della Legge n.94/2017) oppure l’ordinario procedimento con la conseguente adozione di provvedimento espresso da parte dell’Amministrazione precedentemente all’avvio dell’attività.
SCIA NEL SETTORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
La licenza per l’esercizio di attività industriale, di servizio, artigianale e commerciale nel territorio della Repubblica di San Marino di cui alla normativa vigente, può essere sostituita da SCIA. Sono, parimenti, sostituibili da SCIA gli atti aventi ad oggetto modifiche riguardanti dati contenuti o che sarebbero contenuti nella licenza. La Carta dei Servizi – prevista dall’articolo 36 della Legge 31 marzo 2014 n. 40 – definisce i contenuti della SCIA che potrà essere corredata da ulteriori SCIA previste dal Regolamento nonché da dichiarazioni sostitutive (di cui agli articoli 12 e 13 della Legge n. 159/2011), in linea con quanto stabilito dall’articolo 42, comma 2 della Legge n. 94/2017.
I provvedimenti relativi al divieto di prosecuzione dell’attività e alla rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa nonché quelli relativi alla conformazione dell’attività oggetto di SCIA alla normativa vigente ed alla sospensione dell’attività (previsti dall’articolo 42, commi 5 e 6, della Legge n. 94/2017) sono assunti dall’Unità Organizzativa (UO) Ufficio Attività Economiche.
Nel settore dell’edilizia possono essere sostituiti da SCIA la concessione e l’autorizzazione edilizia (di cui agli articoli 52 e 54 della Legge 14 dicembre 2017 n.140); b) l’autorizzazione (di cui all’articolo 108 della Legge 19 luglio 1995 n. 87); il certificato di conformità ed agibilità e il certificato di rispondenza edilizia (di cui all’articolo 71 della Legge n. 140/2017, limitatamente alle opere soggette ad autorizzazione edilizia di cui all’articolo 54 della medesima Legge)
La SCIA non può essere presentata con riferimento a interventi edilizi ricadenti nelle zone urbanistiche come le “Zone a verde Esistente”, le “Zone da attrezzare a verde pubblico”, le “Zone a Parco”, “Zone A: Zone omogenee di carattere storico ambientale”, le Zone E: Aree Agricole”.
La SCIA non può essere presentata con riferimento a interventi edilizi riferiti a manufatti rientranti nell’ambito di applicazione della Legge 28 ottobre 2005 n.147.
Possono essere sostituiti da SCIA l’autorizzazione strutturale relativa alle opere (di cui all’articolo 10 della Legge 25 gennaio 2011 n.5) soggette a concessione ed autorizzazione edilizia (di cui agli articoli 52 e 54 della Legge n. 140/2017) nonché quelle rientranti nei casi di cui all’articolo 55 della medesima Legge n.140/2017.
La SCIA – chiarisce il Regolamento – non può essere presentata con riferimento ad interventi edilizi effettuati su edifici di particolare interesse storico, ambientale e culturale ricadenti in “Zone A: zone omogenee di carattere storico ambientale” e su manufatti con valore monumentale.
Regolamento 14 marzo 2019 nr 5