Residenza delle società su direzione effettiva e gestione ordinaria
6 Agosto 2024
Il Sole 24 Ore 31 Luglio 2024 di Alessandro Germani
La circolare Assonime n. 15 del 30 luglio ripercorre le novità normative della legge delega che hanno modificato il concetto di residenza delle società e degli enti (articolo 2 del Dlgs 209/2023). Di fatto il nuovo comma 3 dell’articolo 73 del Tuir prevede, accanto alla sede legale (che resta invariata), la sede di direzione effettiva e la gestione ordinaria che servono a chiarire meglio i criteri di residenza delle società. I due criteri si ricollegano al place of effective management (Poem), che dal 2017 non costituisce più una tie breaker rule ma solo uno dei fattori che serve a definire la residenza delle società. Nella tradizione anglosassone esso coincide con la punta più alta del governo societario, rappresentata dal board of directors. Invece la tradizione dell’Europa continentale ha puntato di più sul concetto del day to day management (place of central management and control), ovvero laddove è collocato l’head office (Ceo, Cfo, prima linea di management). Per il Regno Unito vi è sempre stata la preminenza del board of directors, anche nei casi in cui poi l’head office governasse la società presso un altro paese differente dal Regno Unito. Con gli anni 2000 a seguito dello sviluppo tecnologico, delle molteplici residenze dei membri del board e della globalizzazione delle funzioni aziendali, è sempre stato più difficile utilizzare il Poem per la risoluzione dei conflitti di residenza. Con il Commentario Ocse del 2017 il Poem è stato sostituito da un approccio case by case per la risoluzione dei conflitti.
Storicamente l’Italia ha fatto riferimento al concetto della sede dell’amministrazione, che in chiave civilistica è la sede effettiva e che poi fiscalmente è stato inquadrato nella sede di direzione effettiva che faceva riferimento al Poem. Adesso il nuovo comma 3 dell’articolo 73 inquadra specificatamente:
la sede di direzione effettiva;
la gestione ordinaria.
Il primo concetto richiama di fatto i componenti del consiglio di amministrazione, compresi il presidente, il vicepresidente e il Ceo (highest ranking persons). Da tale livello restano esclusi i soci, anche di controllo, nonché sia le attività di monitoraggio e supervisione svolte dal board della controllante sia la direzione e coordinamento. Non sono queste ad integrare la residenza della società. Il secondo concetto è quello proprio del day to day management ovvero della gestione intermedia. Questi due criteri finiscono per sorreggersi e completarsi a vicenda.
Viene abbandonato il criterio dell’oggetto principale come criterio di collegamento con il territorio dello Stato in aderenza alla disciplina societaria (articolo 2505 del Codice civile). Ciò in quanto tale criterio ha dato origine a notevoli incertezze interpretative e, in ogni caso, rivive soprattutto nella “gestione ordinaria in via principale”. In tal modo si evita che una holding estera, per il solo fatto di avere partecipazioni in Italia, ricondotte all’oggetto principale, sia considerata residente in Italia.
L’Associazione poi riconduce la tematica dell’esterovestizione, intesa come residenza fittizia in paesi che potrebbero consentire una tassazione conveniente (rispetto a quella nazionale) con il regime Cfc, laddove in base alla giurisprudenza unionale si ravvisi una costruzione di mero artificio. Da qui derivano una serie di sentenze, quali la Cassazione penale n. 43809 del 2015 relativa ad una controllata estera IP company titolare di marchi famosi e la n. 23225 del 2022 relativa ad una società operativa cinese low risk. Le novità introdotte nell’articolo 73 del Tuir dovrebbero aiutare a concludere che la sede di direzione effettiva di una controllata estera, parte di un gruppo, non possa identificarsi sic et simpliciter con la sede della controllante da cui provengono gli impulsi volitivi o l’esercizio di attività di direzione e coordinamento. A meno che (Cassazione 1544 del 2023) l’attività di direzione e coordinamento abbia usurpato l’impulso imprenditoriale divenendo un vero e proprio amministratore indiretto della controllata.
Come tema de iure condendo si propone di ripensare al fatto se per le società, ai fini della fissazione della residenza nel territorio dello Stato, i criteri di collegamento soggettivo all’imposizione devono risultare integrati «per la maggior parte del periodo di imposta», al pari di quanto avviene per le persone fisiche.
Viene ribadito come la riforma abbia inteso uniformare i criteri di individuazione della residenza delle società noti a livello internazionale e utilizzati negli altri ordinamenti, andando così ad operare una sorta di reset.