Riciclaggio, Montecarlo nella lista grigia dei Paesi sotto osservazione

8 Luglio 2024

Il Sole 24 Ore 29 giugno 2024 di Giovanni Parente e Valerio Vallefuoco

Sotto osservazione. Il Principato di Monaco (Montecarlo) e il Venezuela entrano in lista grigia antiriciclaggio. Lista grigia da cui escono invece Giamaica e Turchia. A stabilirlo è stato il Gafi (gruppo di azione finanziaria internazionale) nella sua riunione plenaria svoltasi a Singapore. Una decisione che per il Principato monegasco era nell’aria  e che è arriva nonostante i passi avanti riconosciuti dallo stesso Gafi: Monaco ha compiuto progressi significativi su molte delle azioni raccomandate, tra cui l’istituzione di una nuova unità combinata di informazione finanziaria e di vigilanza antiriciclaggio, rafforzando il suo approccio sull’individuazione del finanziamento del terrorismo ma anche applicando sanzioni finanziarie mirate e una supervisione delle organizzazioni senza scopo di lucro basata sull’analisi di rischio.

Con l’ingresso in lista grigia il Gafi adotta un monitoraggio rafforzato che di fatto servirà a verificare gli esiti lungo un percorso che prevede una serie di direttrici già definite. Gli aspetti su cui Monaco dovrà effettuare passi in avanti riguardano vanno dalla capacità di comprensione del rischio in relazione al riciclaggio di denaro e alle frodi fiscali sul reddito commesse all’estero all’aumento dei sequestri il sequestro di beni sospettati di derivare da attività criminali, passando anche dall’applicazioni di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate per il riciclaggio di denaro. Il governo del Principato ha assicurato in una nota il massimo impegno per un’uscita dalla lista secondo il calendario indicato e ha ricordato come sia stato messo a punto un calendario che si estende fino al gennaio 2026 che prevede due tappe intermedie, a maggio 2025 e settembre 2025. E il Principato conferma la sua «determinazione ad attuare le nuove raccomandazioni» indicate dal Gafi.

Ma quali sono gli effetti pratici dell’inserimento di un Paese nelle liste Gafi per gli operatori? Se il cliente proviene da un Paese compreso nelle liste Gafi o se l’oggetto dell’operazione ha tali Paesi come aree geografiche di destinazione, diventa opportuno almeno acquisire informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto, intensificando la frequenza dell’applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

In questi casi può essere quindi dovuta un’adeguata verifica «rafforzata» che prevede maggiori controlli e intensità degli stessi da parte dei soggetti obbligati. In generale, in questo caso è opportuno valutare se sussiste una valida ragione economica o legale che renda plausibile la tipologia di rapporto continuativo o di operazione richiesti dal cliente o se le necessità finanziarie del cliente possano essere più propriamente soddisfatte nel Paese di residenza o in cui il cliente ha sede.

Gli effetti che ne derivano si ripercuotono sul trattamento sanzionatorio. In alcuni casi, quando vengono omessi gli obblighi antiriciclaggio su operazioni e soggetti che provengono da Paesi inclusi nelle liste grigie, la violazione e la sanzione potrebbe essere considerata grave e quindi ricadere nelle ipotesi di contestazioni qualificate da parte delle Autorità. Tali sanzioni qualificate, oltre ad essere rilevanti dal punto di vista economico, comportano anche in alcuni casi la pubblicazione con ricadute in termini reputazionali.

Doing business in San Marino

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