Sanzioni da 3mila a 5mila euro per l’uso vietato del contante
13 Dicembre 2018
Il Sole 24 Ore 5 DICEMBRE 2018 (l’Esperto Risponde) di Luigi Ferrajoli e Flavia Silla
Una società in contabilità ordinaria ha effettuato quattro pagamenti di acconti di 2mila euro in contanti, su una fattura totale di 8mila euro. Quali conseguenze e sanzioni verranno applicate in fase di accertamento, per il mancato rispetto dei limiti al pagamento delle fatture in contanti? Si precisa che sono stati effettuati dei prelievi dal conto corrente e poi effettuati i pagamenti in contanti su esplicita richiesta del fornitore.
L.B.CATANZARO
Il limite per l’utilizzo del denaro contante nei pagamenti è stato fissato, dal 1° gennaio 2016, nell’importo di 3mila euro (ex articolo 49, comma 1, del Dlgs 231/2007). Tale limite si considera superato anche quando il pagamento è effettuato con più versamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.
Tuttavia, è possibile eseguire operazioni frazionate di importo inferiore alla soglia, se è previsto dalla prassi commerciale o da espressi accordi contrattuali (ad esempio, in caso di vendita a rate o in relazione a contratti di somministrazione).
Al di fuori di tali ipotesi, è configurabile una violazione nel divieto di cui all’articolo 49: punita, ex articolo 63 del Dlgs 231/2007, con la sanzione amministrativa da 3mila a 5mila euro.
È possibile fruire dell’istituto dell’oblazione amministrativa versando una somma pari a 1/3 del massimo della sanzione, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notifica degli estremi della violazione (articolo 65, comma 9, Dlgs 231/2007, come sostituito dall’articolo 5, comma 2, Dlgs 90/2017). Quest’opzione non è esercitabile da chi si sia già avvalso, da meno di un anno, della medesima facoltà per altra analoga violazione.