Società estinte, confini incerti sulla responsabilità degli ex soci
7 Giugno 2017
Il Sole 24 Ore 15 Maggio 2017 di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito
Cassazione. Il caso della mancata distribuzione dell’attivo
L’estinzione di una società di capitali nel corso del giudizio continua a far discutere. Con la sentenza 9094/2017 la Cassazione ha riconosciuto l’interesse del fisco ad agire contro gli ex soci quando la chiusura della società durante il processo avviene a seguito di una liquidazione che si conclude senza ripartizione di attivo tra i soci (si veda il Sole 24 Ore dell’8 aprile). La pronuncia crea una situazione di incertezza, alla luce della oscillante giurisprudenza della stessa Corte.
Ma andiamo con ordine. Rispetto ai debiti sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società di capitali dal Registro imprese, il Codice civile (articolo 2495, comma 2) stabilisce che i creditori possono agire nei confronti degli ex soci fino a concorrenza di quanto dagli stessi riscosso in base al bilancio di liquidazione. Tale chiamata in responsabilità dei soci operata determina un fenomeno di tipo successorio, come riconosciuto dalle Sezioni unite con due sentenze analoghe emesse il 12 marzo 2013, la 6070 e la 6072.
In alcune recenti pronunce (sentenza 2444/2017; ordinanza 13259/2015), la Corte ha sostenuto la tesi che limita il meccanismo successorio all’ipotesi in cui gli ex soci soci abbiano goduto di un qualche riparto ad esito della liquidazione. Secondo questa interpretazione, gli ex soci subentrano dal lato passivo del rapporto di imposta solo se e nei limiti di quanto riscosso al termine della liquidazione, pertanto l’accertamento di tali circostanze è il presupposto della assunzione, in capo a loro, della qualità di successori e, quindi, della legittimazione passiva ai fini della prosecuzione del processo. Secondo questa posizione:
sono inammissibili l’appello o il ricorso per Cassazione proposti dal fisco nei confronti degli ex soci di una società medio tempore estinta senza alcuna ripartizione di attivo;
il creditore che voglia agire nei confronti dell’ex socio che abbia ricevuto un qualche riparto è tenuto a dimostrare che vi sia stata la distribuzione dell’attivo e che tale attivo è stato riscosso, fermo restando il principio dell’onere della prova su chi intende fare valere un diritto.
Con la sentenza 9094 la Suprema corte ha censurato tale orientamento. I giudici, richiamando le Sezioni unite 6070 e 6072, hanno affermato che la mancata ripartizione di attivo tra i soci non configura una condizione da cui dipende la possibilità di proseguire nei loro confronti l’azione intrapresa verso la società. Invero, gli ex soci sono sempre destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società estinta ma non definiti al termine della liquidazione, fermo restando il loro diritto di opporre il limite di responsabilità ex articolo 2495. Qualora tale limite dovesse rendere evidente l’inutilità per il creditore di fare valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò inciderebbe sull’interesse ad agire, ma il creditore potrebbe comunque avere interesse a proseguire il giudizio se vi fosse la possibilità per i soci di succedere in eventuali rapporti attivi della società non definiti al termine della liquidazione, ad esempio:
sopravvenienze attive derivanti da crediti della società incerti e illiquidi al momento della liquidazione (la cui mancata inclusione nel bilancio di liquidazione può essere giustificata da una più rapida conclusione della stessa);
beni o diritti non compresi nel bilancio di liquidazione, i quali pur sempre si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa.
Resta da capire se tale possibilità può essere considerata automatica o se andrà documentata dal creditore, profilo che potrebbe aprire altre discussioni.
Ma andiamo con ordine. Rispetto ai debiti sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società di capitali dal Registro imprese, il Codice civile (articolo 2495, comma 2) stabilisce che i creditori possono agire nei confronti degli ex soci fino a concorrenza di quanto dagli stessi riscosso in base al bilancio di liquidazione. Tale chiamata in responsabilità dei soci operata determina un fenomeno di tipo successorio, come riconosciuto dalle Sezioni unite con due sentenze analoghe emesse il 12 marzo 2013, la 6070 e la 6072.
In alcune recenti pronunce (sentenza 2444/2017; ordinanza 13259/2015), la Corte ha sostenuto la tesi che limita il meccanismo successorio all’ipotesi in cui gli ex soci soci abbiano goduto di un qualche riparto ad esito della liquidazione. Secondo questa interpretazione, gli ex soci subentrano dal lato passivo del rapporto di imposta solo se e nei limiti di quanto riscosso al termine della liquidazione, pertanto l’accertamento di tali circostanze è il presupposto della assunzione, in capo a loro, della qualità di successori e, quindi, della legittimazione passiva ai fini della prosecuzione del processo. Secondo questa posizione:
sono inammissibili l’appello o il ricorso per Cassazione proposti dal fisco nei confronti degli ex soci di una società medio tempore estinta senza alcuna ripartizione di attivo;
il creditore che voglia agire nei confronti dell’ex socio che abbia ricevuto un qualche riparto è tenuto a dimostrare che vi sia stata la distribuzione dell’attivo e che tale attivo è stato riscosso, fermo restando il principio dell’onere della prova su chi intende fare valere un diritto.
Con la sentenza 9094 la Suprema corte ha censurato tale orientamento. I giudici, richiamando le Sezioni unite 6070 e 6072, hanno affermato che la mancata ripartizione di attivo tra i soci non configura una condizione da cui dipende la possibilità di proseguire nei loro confronti l’azione intrapresa verso la società. Invero, gli ex soci sono sempre destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società estinta ma non definiti al termine della liquidazione, fermo restando il loro diritto di opporre il limite di responsabilità ex articolo 2495. Qualora tale limite dovesse rendere evidente l’inutilità per il creditore di fare valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò inciderebbe sull’interesse ad agire, ma il creditore potrebbe comunque avere interesse a proseguire il giudizio se vi fosse la possibilità per i soci di succedere in eventuali rapporti attivi della società non definiti al termine della liquidazione, ad esempio:
sopravvenienze attive derivanti da crediti della società incerti e illiquidi al momento della liquidazione (la cui mancata inclusione nel bilancio di liquidazione può essere giustificata da una più rapida conclusione della stessa);
beni o diritti non compresi nel bilancio di liquidazione, i quali pur sempre si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa.
Resta da capire se tale possibilità può essere considerata automatica o se andrà documentata dal creditore, profilo che potrebbe aprire altre discussioni.