Spa detenuta da una holding: chi è il «titolare effettivo»

6 Agosto 2024

Il Sole 24 Ore 8 Luglio 2024 di Luigi Ferrajoli e Francesco Ferrajoli

Diritto societario

Una holding detiene il 100% del capitale sociale di una società per azioni (Spa). Soci della holding sono cinque persone fisiche, legate tra loro da vincoli familiari. Tre soci hanno, ciascuno, una quota pari al 26,5 per cento, il quarto socio ha il 4,65% e il quinto ha il 15,85 per cento.

Alla luce delle faq (risposte a domande frequenti) del ministero dell’Economia e finanze (Mef) di novembre 2023, come si individua il titolare effettivo della società per azioni? È corretto identificarlo nel rappresentante legale della Spa?

Nel caso in cui una società di capitali sia partecipata da un’altra società di capitali e quest’ultima possegga una percentuale di partecipazione superiore al 25 per cento, ai fini dell’individuazione del titolare effettivo della società partecipata, è necessario applicare l’articolo 20, comma 2, lettera b, del Dlgs 231/2007, secondo cui «costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona». In tali circostanze è, pertanto, essenziale individuare la persona fisica indirettamente proprietaria della partecipazione rilevante, risalendo nella catena partecipativa attraverso il criterio del “controllo”.

Qualora la società socia non sia una società fiduciaria, il titolare effettivo va, quindi, identificato nella persona fisica (o nelle persone fisiche) che “controlla” (o che “controllano”) la società socia.

La nozione di “controllo” ha nel tempo posto problemi interpretativi, risolti dal Mef, il quale, nelle proprie faq, ha chiarito che, «per l’ipotesi di proprietà indiretta, per il tramite di società controllate, la soglia del 25% +1 va considerata esclusivamente in relazione al capitale della società cliente, al quale si fa espressamente riferimento, risalendo poi la catena partecipativa per individuare la persona fisica o le persone fisiche che esercitano il controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, del Codice civile».

Pertanto, l’identificazione del titolare effettivo va realizzata partendo dall’individuazione delle società titolari di una partecipazione superiore al 25% nel capitale della società partecipata, e qualificando come titolari effettivi tutte le persone fisiche che le controllano.Nel caso prospettato, va rilevato che, essendovi una holding che detiene il 100% delle partecipazioni della Spa, i titolari effettivi di quest’ultima saranno dunque tutte le persone fisiche che controllano la holding.

In tal senso, sembra quindi possibile escludere dal processo di individuazione i soci di minoranza della holding (il quarto e il quinto socio), mentre, in presenza di tre soci di maggioranza della holding con identiche percentuali di partecipazione, appare ragionevole affermare che tutti loro vadano individuati quali titolari effettivi della Spa.

 

La faq del ministero dell’Economia e finanze n. 8 di novembre 2023, secondo cui, in applicazione del criterio residuale di cui all’articolo 20, comma 5, del Dlgs 231/2007, «il titolare effettivo va individuato nella figura del soggetto titolare di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione quali, esemplificativamente, il rappresentante legale, gli amministratori esecutivi o i direttori generali della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica», non sembra utile a fornire compiuta risposta al caso di specie, poiché non sussiste, stando a quanto argomentato, l’impossibilità di procedere alla individuazione univoca del titolare effettivo della società holding posta al vertice della catena partecipativa in questione.

Doing business in San Marino

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