Stretta doganale per oro e contanti: soglia a 10 mila euro

18 Gennaio 2025

Il Sole 24 Ore 10 Dicembre 2024 di Alessandro Galimberti

Definizione aggiornata di «denaro contante», nuove definizioni legali di oro, sequestri allargati e sanzioni più pesanti per chi non dichiara o dichiara poco e male in dogana.

Il decreto legislativo di adeguamento alle norme europee sul denaro liquido (regolamento 2018/1672), approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri di ieri sera, porta modifiche importanti per tutti i trasferimenti di valuta in entrata e in uscita dall’Unione,

Il contante «allargato»

Nella sfera del «contante» – con obbligo di dichiarazione doganale – entrano tutti gli strumenti negoziabili al portatore che non prevedono di dover provare l’identità o il diritto di disporne: dai traveller’s cheque, agli assegni, i vaglia cambiari, ordini di pagamento senza nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, o emess in forma tale che il diritto passi all’atto della consegna. Ancora, sono equiparate al contante le monete con un tenore in oro di almeno il 90%; e i lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5 %, oltre alle carte prepagate che contengono valore in moneta o liquidità o vi danno accesso o che possono essere usate per pagare, per l’acquisto o per la restituzione di valuta, se non è collegata a un conto corrente.

Il «trattenimento» in dogana

Il passaggio di questi titoli al portatore, contanti compresi, deve essere dichiarato in dogana a partire dal valore di 10mila euro, anche se viaggia in plichi postali, in bagagli o in altra forma «non accompagnato». In queste ipotesi la Gdf e le autorità doganali – e in tutti i casi ci sia anche il solo «sospetto» di attività criminosa, possono disporre il trattenimento integrale della somma, anche sotto soglia, per 30 giorni, estensibili nel caso di indagini.

Per sbloccare il contante trattenuto o sequestrato, chi ha commesso la violazione può sempre beneficiare della definizione con oblazione, ma con percentuali più alte rispetto alla norma, abroganda, del 2008: l’infrazione viene estinta pagando il 15% del denaro eccedente la soglia (fino a 10mila euro) 10mila euro, o del 30% fino a 40mila euro di sconfinamento. Per violazioni più gravi non è ammessa l’estinzione “pagata”.

Oro da investimento

Con il Dlgs approvato ieri cambia anche la definizione di oro da investimento e di materiale d’oro, la dichiarazione in oro da trasmettere per operazioni pari o superiori a 10mila euro e matura il passaggio dell’elenco degli Operatori professionali in oro dalla Banca d’Italia all’Organismo Agenti e Mediatori (Oam).

La nuova disciplina sul commercio di oro (legge 7/2000) ha una definizione aggiornata di «oro da investimento» che ricomprende anche l’oro destinato a successiva lavorazione, nonché di «materiale d’oro» nel cui novero rientrano anche i semilavorati così come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera c, numero 3, del Dpr 30 maggio 2002, n. 150, vale a dire «prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti a uno specifico uso o funzione, ma sono destinati a essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio».

Oltre a questo il nuovo impianto normativo prevede, da un lato, la riduzione della soglia per le dichiarazioni in oro a 10mila euro (equiparandola a quella delle dichiarazioni sul denaro contante) e, dall’altro, sancisce l’esonero della stessa quando è dovuta la dichiarazione in materia valutaria; il tutto, precisando che l’obbligo di dichiarazione sussiste anche in relazione a operazioni dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte che siano singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e comunque complessivamente pari o superiori a 10mila euro.

Questione di privacy

Le nuove norme aprono un focus sul sempre attuale tema della privacy. I dati personali estratti dalle dichiarazioni valutarie in dogana sono accessibili «solo al personale debitamente autorizzato delle autorità competenti, che ne garantiscono la sicurezza, e sono adeguatamente protetti contro l’accesso o la comunicazione non autorizzati». La conservazione di questi data base è consentita «per un periodo di cinque anni dalla data in cui sono stati ottenuti. Allo scadere di tale termine tali dati personali sono cancellati», a meno di impellenti attività di indagine che possono portare a una proroga di ulteriori tre anni.

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