Successioni internazionali: conta la residenza abituale
11 Settembre 2023
Il Sole 24 Ore 7 Agosto 2023 di Massimo Melpignano
Un soggetto residente in Svizzera, con doppia cittadinanza italiana ed elvetica, muore senza lasciare testamento né altre disposizioni. Il defunto possedeva immobili e altri beni (per esempio, conti correnti) sia in Italia sia in Svizzera.
Gli eredi legittimi sono, sia per la legge italiana sia per la legge svizzera, il coniuge e i tre figli, ma le quote spettanti a ciascun erede sono diverse a seconda delle le due legislazioni: secondo la legge svizzera, il coniuge percepirebbe la metà del patrimonio, mentre, secondo quella italiana, gli spetterebbe un terzo.
Fermo restando che dovranno essere indicati nella dichiarazione di successione e tassati in Italia solo i beni presenti in Italia, quale legge dev’essere applicata per determinare le quote di devoluzione?
La regola generale per le successioni transfrontaliere è dettata dal regolamento europeo 4 luglio 2012, n. 650/2012, in vigore dal 17 agosto 2015.
Il principio cardine per individuare la legge applicabile alla successione, sotto il profilo civilistico, è quello della residenza abituale del defunto al momento della morte (per maggiori indicazioni, si veda Ufficio studi del Notariato, risposta a quesito internazionale 115-2019/A dell’11 giugno 2019). Quindi, nel caso prospettato, si applicherà la legge svizzera, visto che il canone generale citato ha carattere universale e si applica anche per gli Stati extracomunitari (articolo 20 del regolamento).