Trust, la tassazione in entrata fa una scommessa sui beneficiari

11 Febbraio 2025

Il Sole 24 Ore lunedì 20 Gennaio 2025 di Angelo Busani

La nuova normativa in tema di tassazione degli atti inerenti ai trust è senz’altro la più rilevante novità della riforma dell’imposta di successione e donazione recata dal Dlgs 139/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025.

L’espressa menzione

Qualsiasi commento sulla riforma non può che partire dal rilievo secondo il quale (se si eccettua il limitato ambito della legge 112/2016, inerente al cosiddetto “dopo-di-noi”) per la prima volta il trust viene ora espressamente menzionato nella legislazione italiana in tema di imposte indirette.

In precedenza, la legge disciplinava solamente la tassazione dei “vincoli di destinazione”, la quale veniva poi applicata anche al trust, poiché quest’ultimo è appunto una particolare espressione della categoria dei vincoli di destinazione. Ora invece il legislatore attribuisce autonoma evidenza al trust, a palese dimostrazione del fatto che esso è ormai divenuto uno strumento di ordinario utilizzo anche nel nostro ordinamento.

Tassazione in uscita

Con la legge di riforma, dopo quasi 30 anni di accese discussioni, viene dunque definitivamente sancito che:

1 l’atto istitutivo del trust (quello dal quale il trust ha origine) è tassato con l’imposta di registro in misura fissa, in quanto atto privo di contenuto patrimoniale;

2 l’atto con il quale il trust viene dotato di patrimonio va anch’esso tassato con l’imposta di registro in misura fissa in quanto: se si tratta della dotazione di un trust autodichiarato, evidentemente non c’è alcun trasferimento patrimoniale; se si tratta del trasferimento di beni e diritti dal disponente al trustee, in capo a quest’ultimo si realizza un incremento patrimoniale, però non imponibile, in quanto il trustee non ottiene un arricchimento gratuito, poiché il patrimonio vincolato in trust è destinato all’attuazione del programma che il disponente ha dettato nell’atto istitutivo del trust;

3 l’imposta di donazione si applica invece (è la cosiddetta tassazione “in uscita”) nel momento in cui il trustee trasferirà il patrimonio vincolato in trust ai beneficiari qualora costoro con ciò conseguano un arricchimento gratuito; per calcolare l’imposta (e quindi per stabilire l’aliquota e la possibilità di beneficiare di una franchigia, applicando le regole vigenti nel momento di distribuzione del patrimonio ad opera del trustee) occorrerà prendere in considerazione il rapporto tra il disponente e il beneficiario, che ottiene l’incremento gratuito del suo patrimonio (se, ad esempio, si tratta di parenti in linea retta e non vengano modificate le norme attualmente vigenti in materia, l’aliquota è del 4% e la franchigia è di un milione).

Tassazione in entrata

L’assetto appena illustrato può però essere notevolmente alterato dal disponente o dal trustee (in caso di dotazione di trust effettuata mediante un testamento), qualora esercitino l’opzione per la cosiddetta tassazione “in entrata”, vale a dire scelgano di applicare l’imposta di donazione nel momento in cui il trust viene dotato di patrimonio.

In tal caso, da un lato, l’Erario ha un incasso anticipato e certo (invero, il trasferimento ai beneficiari del patrimonio vincolato in trust potrebbe anche non verificarsi mai, a causa, ad esempio, del suo esaurimento nel corso della vigenza del trust); d’altro lato, le eventuali attribuzioni ai beneficiari, qualunque ne siano l’oggetto o il valore (e, quindi, anche se di valore superiore al valore dei beni e dei diritti che vennero apportati al trust), non dovranno più essere sottoposte ad alcuna tassazione, con ciò evitando quindi un eventuale aggravio della tassazione che intervenga tra la data in cui l’atto di dotazione viene stipulato e la data in cui il patrimonio vincolato in trust viene trasferito ai beneficiari.

Esercitando questa opzione, peraltro, si corre il rischio che un trasferimento di patrimonio ai beneficiari non si verifichi mai (di nuovo si pensi, ad esempio, al caso in cui il patrimonio del trust si esaurisca nel corso della sua vigenza), in quanto, in tal caso, la legge dispone che non si può far luogo a richiesta di rimborso dell’imposta versata con l’opzione in entrata.

La categoria dei beneficiari

La tassazione in entrata è subordinata alla condizione che i beneficiari delle attribuzioni del trustee siano persone della stessa “categoria” cui appartenevano i beneficiari che sono stati considerati per il calcolo dell’imposta pagata in entrata: se dunque l’imposta in entrata è stata calcolata in riferimento a un rapporto di parentela in linea retta, ma poi il trustee trasmette il patrimonio del trust, ad esempio, a persone non legate da parentela al disponente, la tassazione dovrà essere applicata in uscita.

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